Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo II - Sviluppo economico e attività produttive
Capo III - Industria
1. Sono soppresse le seguenti funzioni:
a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, come modificati dalla legge 1° marzo 1986, n. 64;
b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386.
2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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