Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo II - Sviluppo economico e attività produttive
Capo IV - Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive
1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i princìpi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.
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