Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo II - Sviluppo economico e attività produttive
Capo IV - Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive
1. Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'àmbito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento.
Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 24 novembre 2000, n. 340.
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