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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo II - Sviluppo economico e attività produttive

Capo VI - Miniere e risorse geotermiche

Art. 32 - Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia «miniere e risorse geotermiche» concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi, delle risorse geotermiche e dell'anidride carbonica ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività. 14

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Comma modificato dall'art. 4, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443

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