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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo II - Sviluppo economico e attività produttive

Capo VI - Miniere e risorse geotermiche

Art. 33 - Funzioni e compiti riservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;

b) l'approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse statale;

c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;

d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;

e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;

f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni interessate;

g) l'inventario delle risorse geotermiche;

h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con legge;

l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;

m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;

n) il ricon

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