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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo II - Sviluppo economico e attività produttive

Capo VI - Miniere e risorse geotermiche

Art. 34 - Conferimento di funzioni alle regioni

1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.

2. Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.

3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli ausilii finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausilii disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.

4. È altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera i).

5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera c).

6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei tito

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