Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo II - Sviluppo economico e attività produttive
Capo VII - Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:
a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la vigilanza sull'attività dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di segreteria sull'attività certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico;
f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, le funzioni concernenti:
a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più cam
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