Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo II - Sviluppo economico e attività produttive
Capo IX - Turismo
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
2. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppresso il secondo periodo.
3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
a) al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero 123 e la virgola successiva;
b) è abrogato l'articolo 123.
4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
5. Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, è soppresso il n. 65.
6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:
a) legge 15 maggio 1986, n. 192;
b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
c) articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
d) articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217.
7. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, è abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per
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