Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo III - Territorio ambiente e infrastrutture
Capo II - Territorio e urbanistica
Sezione II - Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali
1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.
2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.