Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo III - Territorio ambiente e infrastrutture
Capo II - Territorio e urbanistica
Sezione IV - Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari
1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h); 28
b) [alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi]; 29
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.
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