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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo III - Territorio ambiente e infrastrutture

Capo IV - Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 86 - Gestione del demanio idrico

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.

2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione. 30

3. [Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Stato-regioni, si terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonché del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilità di accensioni di mutui]. 31

30

Comma sostituito dall'art. 52, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

31

Comma abrogato dall'art. 52, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

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