Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo III - Territorio ambiente e infrastrutture
Capo IV - Risorse idriche e difesa del suolo
1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione. 30
3. [Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Stato-regioni, si terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonché del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilità di accensioni di mutui]. 31
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