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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo III - Territorio ambiente e infrastrutture

Capo V - Opere pubbliche

Art. 93 - Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;

b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;

c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;

e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto dall'articolo 55;

f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;

g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;

h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.

2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigen

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