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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo III - Territorio ambiente e infrastrutture

Capo V - Opere pubbliche

Art. 96 - Riordino di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:

a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;

d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;

e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;

f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.

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