Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo III - Territorio ambiente e infrastrutture
Capo VI - Viabilità
1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531;
b) all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge n. 531 del 1982;
c) alla definizione dei piani di priorità di intervento nell'ambito del piano decennale prevista dall'articolo 4 della legge n. 531 del 1982;
d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori, l'assunzione di partecipazioni, e l'erogazione di contributi, previsti dall'articolo 6 della legge n. 531 del 1982;
e) all'unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi autostradali, di cui all'articolo 14 della legge n. 531 del 1982;
f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982;
g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in concomitanza con la predisposizione del piano decennale, di cui all'articolo 15, comma settimo, della legge n. 531 del 1982;
h) alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 15, comma ottavo, della legge n. 531 del 1982;
i) alla definizione del programma triennale di interventi nell'ambito del piano decennale di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526;
l) alla partecipazione in società per azioni con sede in Italia aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero, nel limite del 10 per cento del capitale, di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1982, n
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