Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo III - Territorio ambiente e infrastrutture
Capo VII - Trasporti
1. Sono svolte da soggetti privati le attività relative:
a) all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
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