Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo III - Territorio ambiente e infrastrutture
Capo VII - Trasporti
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;
b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;
g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le regioni degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;
i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla data del 1° gennaio 2001;
m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinament
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