Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo III - Territorio ambiente e infrastrutture
Capo VII - Trasporti
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:
a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori;
b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;
c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
d) la Direzione generale del demanio marittimo.
2. È soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale è trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9. 40
Comma sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443
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