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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo III - Territorio ambiente e infrastrutture

Capo VII - Trasporti

Art. 106 - Riordino e soppressione di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:

a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori;

b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;

c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;

d) la Direzione generale del demanio marittimo.

2. È soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale è trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9. 40

40

Comma sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443

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