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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo III - Territorio ambiente e infrastrutture

Capo VIII - Protezione civile

Art. 109 - Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare:

a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;

b) il Comitato operativo della protezione civile.

2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:

a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;

b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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