Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo III - Territorio ambiente e infrastrutture
Capo IX - Disposizioni finali
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, è istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui è riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati.
2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali, nonché del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo. Con i medesimi decreti è disciplinata l'organizzazione del servizio che sarà comunque articolato per ogni regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale.
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 560, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.