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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità

Capo I - Tutela della salute

Art. 112 - Oggetto

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di «salute umana» e di «sanità veterinaria».

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.

3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:

a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;

b) la procreazione umana naturale ed assistita;

c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;

f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;

g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;

h) la farmaco-vigilanza e farmaco-epidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari;

i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati;

l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

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