Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità
Capo I - Tutela della salute
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di «salute umana» e di «sanità veterinaria».
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.
3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:
a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
b) la procreazione umana naturale ed assistita;
c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;
f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;
g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;
h) la farmaco-vigilanza e farmaco-epidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari;
i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati;
l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
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