Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità
Capo I - Tutela della salute
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali, gas medicinali, presìdi medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;
c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;
d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presìdi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.
e) l'autorizzazione alla fabbricazione per l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I. 1.a) dell'allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123. 49
2. [Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative relative alle attività sottoelencate. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:
a) produzione a scopo di vendita o pre
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