Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità
Capo I - Tutela della salute
1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
2. Restano altresì salve le funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché le funzioni contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico legale del Ministero della sanità nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da causa di servizio.
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