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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità

Capo I - Tutela della salute

Art. 124 - Professioni sanitarie

1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:

a) la disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) la determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

d) il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle professioni suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi extracomunitari, ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752;

e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa formazione, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ivi compresa l'erogazione delle borse di studio e la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture ove viene svolta la formazione specialistica, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e ospedaliere, nonché al conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

2. È trasferito alle

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