Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità
Capo I - Tutela della salute
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera p), della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra cui quelle concernenti:
a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi medico- chirurgici, dispositivi medici, nonché la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;
b) la cooperazione scientifica internazionale.
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