Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità
Capo II - Servizi sociali
1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è denominato «Fondo nazionale per le politiche sociali».
2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali destinate ad interventi in materia di «servizi sociali», secondo la definizione di cui all'articolo 128 del presente decreto legislativo con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 52
3. In particolare, ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al Fondo nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e quelli del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
4. All'articolo 59, comma 46, penultima proposizione, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole «sentiti i Ministri interessati» sono inserite le parole «e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».
Comma modificato dall'art. 3, comma 85, L. 24 dicembre 2003, n.
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