Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità
Capo IV - Formazione professionale
1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia «formazione professionale», salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142. Spetta alla Conferenza Stato-regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.
2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.