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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità

Capo V - Beni e attività culturali

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 148 - Definizioni 58

[1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) «beni culturali», quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;

b) «beni ambientali», quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;

c) «tutela», ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;

d) «gestione», ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;

e) «valorizzazione», ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;

f) «attività culturali», quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;

g) «promozione», ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali].

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Articolo abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 g

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