Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità
Capo V - Beni e attività culturali
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) «beni culturali», quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;
b) «beni ambientali», quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
c) «tutela», ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
d) «gestione», ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;
e) «valorizzazione», ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;
f) «attività culturali», quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
g) «promozione», ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali].
Articolo abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 g
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