Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità
Capo V - Beni e attività culturali
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. È istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:
a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;
c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.
3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati].
Articolo abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.