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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità

Capo V - Beni e attività culturali

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 154 - Commissione per i beni e le attività culturali 62

[1. È istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:

a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;

c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;

d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;

e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati].

62

Articolo abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

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