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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità

Capo V - Beni e attività culturali

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 155 - Funzioni della commissione 63

[1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.

2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:

a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;

b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali].

63

Articolo abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

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