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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità

Capo VI - Spettacolo

Art. 156 - Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo

1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:

a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo princìpi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;

b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni;

c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di danza;

e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;

f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;

g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università;

h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;

l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'articolo 5 del

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