Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità
Capo VII - Sport
1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, è trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.
2. Il riparto dei fondi è effettuato dall'autorità di governo competente con le modalità di cui al comma 1. È soppressa la commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987.
3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
4. Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.