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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo V - Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

Capo I - Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

Art. 162 - Trasferimenti alle regioni

1. È trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.

2. Il servizio di polizia regionale e locale è disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.

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