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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 80

Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4 della legge n. 59 del 15 marzo 1997. (G.U. 08.04.1998, n. 82 - S.O.)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 12 - 12

[1. L'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 17 (Funzioni dei dirigenti) - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3 esercitano, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi, esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici"].

12

Articolo abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

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