Decreto legislativo 31.03.1998, n. 80
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. L'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Funzioni dei dirigenti) - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3 esercitano, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi, esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici"].
Articolo abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
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