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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 80

Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4 della legge n. 59 del 15 marzo 1997. (G.U. 08.04.1998, n. 82 - S.O.)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 18 - 18

[1. L'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

"Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) -1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.

3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2"].

18

Articolo abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

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