Decreto legislativo 31.03.1998, n. 80
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. L'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:
"Art. 34 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività) - 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano 1' articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428"].
Articolo abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
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