Decreto legislativo 31.03.1998, n. 80
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 è inserito il seguente:
"Art. 59 bis (Impugnazione delle sanzioni disciplinari) -1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69 bis, con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29]. 29
Articolo abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
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