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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 80

Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4 della legge n. 59 del 15 marzo 1997. (G.U. 08.04.1998, n. 82 - S.O.)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 31 - 32

[1. L'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

"Art. 69 (Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali) - 1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 68, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69 bis, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.

2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione.

3. Il giudice che rileva l'improcedibilità della domanda sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica il comma secondo e quinto dell'articolo 412-bis del codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro i successivi centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 c.p.c., con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio".

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 669-octies del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: "Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, esclus

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