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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 80

Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4 della legge n. 59 del 15 marzo 1997. (G.U. 08.04.1998, n. 82 - S.O.)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 4 - 4

[1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Potere di organizzazione) - 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione"].

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Articolo abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

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