Decreto legislativo 31.03.1998, n. 80
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile è aggiunto, infine, il seguente comma:
"Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio".
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