Decreto legislativo 31.03.1998, n. 80
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Dopo l'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente.
"Art. 12-bis (Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro). -1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune"].
Articolo abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
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