D.P.R. 02.03.1998, n. 157
1. Gli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e le sezioni staccate e le sedi coordinate, aggregati in attuazione dell'art. 1, comma 20, della L. 28.12.95, n. 549, costituiscono un'unica costituzione scolastica dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, anche se trattasi di aggregazioni e fusioni tra istituti ad amministrazione statale.
2. La nuova istituzione viene costituita ai sensi dell'art. 1, co. 70, della L. 23.12.96, n. 662, con decreto definitivo del competente provveditore agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, in attuazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, con il quale sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica.
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