D.P.R. 02.03.1998, n. 157
1. Gli istituti facenti parte dell'unica istituzione scolastica conservano ciascuno la propria originaria identità e denominazione.
2. A tal fine l'istituzione costituita ai sensi dell'articolo 1 viene cosi identificata:
"ISTITUTO STATALE di istruzione ... (a) = ... (b) ... =, precisando in (a) i diversi ordini di istruzione e in (b) la sede legale: Comune, via o piazza, numero civico.
3. La suddetta denominazione viene apposta su tutti gli atti dalla nuova istituzione scolastica ivi compresi diplomi e attestati.
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