D.P.R. 02.03.1998, n. 157
1. Per gli immobili utilizzati come sede degli istituti aggregati trovano applicazione le norme di cui alla legge 11.1.96, n. 23 e alla L. 8.8.96, n. 431.
2. I beni appartenenti alle istituzioni scolastiche aggregate ed i beni mobili statali passano nel patrimonio della nuova istituzione scolastica; gli istituti scolastici aggregati conservano l'uso dei beni mobili esistenti all'atto della aggregazione.
3. Passano anche nella proprietà della nuova istituzione scolastica la titolarità di eventuali crediti degli istituti aggregati, ferme restando le finalità ad essi connessi.
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