D.P.R. 02.03.1998, n. 157
1. All'atto della aggregazione, per ogni istituto aggregato viene redatto l'elenco dei beni in uso, che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, passano nel patrimonio della nuova istituzione. Tale elenco è utilizzato per lo scambio di consegne tra i capi di istituito e costituisce titolo valido per il discarico dei beni dall'inventario di provenienza e per l'impianto dell'inventario della nuova istituzione o per il carico nell'inventario dell'istituto aggregante.
2. Lo scambio di consegne tra capi d'istituto deve riguardare anche i beni mobili in uso, di proprietà degli enti locali o di altri enti da descrivere in apposito elenco, una copia del quale dovrà essere rimessa all'ente proprietario.
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