D.P.R. 02.03.1998, n. 157
1. Il Provveditore, all'atto della costituzione del nuovo Istituto nomina un Commissario per l'amministrazione straordinaria delle competenze di cui all'art. 9 del decreto del Ministero della P.I., di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28.5.75 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale, parte I del Ministero della P.I. n. 24/25 del 12/19 giugno 1975, che resta in carica sino all'entrata in funzione del consiglio di istituto.
2. Non si fa luogo alla nomina del Commissario, di cui al comma 1, qualora vengano aggregate sezioni staccate e/o sedi coordinate ad istituzione scolastica presso la quale sia in funzione il consiglio di istituto. In tal caso si procederà subito al rinnovo di detto organo collegiale.
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