D.P.R. 02.03.1998, n. 157
1. Viene costituito un unico consiglio di istituto secondo la normativa di cui all'art. 8 del D.L.vo 16.4.94, n. 297, con le attribuzioni previste dall'art. 10 del medesimo decreto legislativo.
2. Le elezioni dei rappresentanti delle componenti docenti, genitori, alunni e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in seno al consiglio d'Istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuola e secondo le norme di cui alla Parte I - Titolo I - Capo VI del citato D.L.vo n. 297 del 1994.
3. Nel consiglio di istituto viene comunque riservato almeno un seggio ad ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni di ciascuna delle scuole comprese nell'aggregazione.
4. Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario. dipendente dagli enti locali esercita il diritto di elettorato insieme al corrispondente personale dello Stato.
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