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D.P.R. 02.03.1998, n. 157

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della L. 28.12.95, n. 549 concernente aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore. (G.U. 26.05.1998, n. 120)

Art. 7 - Collegio dei docenti

1. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 7 del D.L.vo 16.4.94, n. 297, viene costituito un unico collegio dei docenti articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione.

2. Per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche (ad esempio, adozione dei libri di testo, iniziative di sperimentazioni, ecc.) riferite alla singola scuola il capo di istituto convoca solo la corrispondente sezione. In tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta ai singoli ordini di scuola.

3. L'attività di ciascuna sezione deve essere coerente con il piano annuale delle attività formative dell'istituto e con la programmazione didattico-educativa generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario dei docenti, ai sensi dell'art. 7, co. 2, del D.L.vo 16.4.94, n. 297.

4. I collaboratori del preside sono eletti, a norma dell'art. 7, comma 2, lett. h), del citato D.L.vo n. 297/94, sulla base del numero complessivo degli alunni dell'istituzione scolastica avendo cura di assicurare per quanto possibile la rappresentanza dei docenti di tutte le scuole aggregate. Tra i collaboratori eletti il capo d'istituto sceglie il vicario, avendo cura di far cadere la sua scelta su persona appartenente ad ordine di scuola diverso dal proprio.

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