D.P.R. 31.03.1998, n. 501
Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Capo I - Il garante
1. Al presidente compete un'indennità di funzione pari alla retribuzione (segue la parola "complessiva", non ammessa al "Visto" della Corte dei conti) in godimento al primo residente della Corte di cassazione. L'indennità per i componenti è pari ai due terzi di quella spettante al presidente.
2. Al presidente ed ai componenti compete, qualora non siano residenti a Roma, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.