D.P.R. 31.03.1998, n. 501
Capo VI - I ricorsi
1. Il ricorso è dichiarato inammissibile:
a) quando proviene da un soggetto non legittimato;
b) nei casi previsti dall'articolo 29, commi 1 e 2, della legge;
c) qualora difetti di taluno degli elementi indicati nell'articolo 18, commi 1 e 3, salvo che il ricorrente o il procuratore speciale non lo abbiano regolarizzato, anche su invito dell'Ufficio ai sensi del comma 5 dell'articolo 18, entro tre giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tal caso, il ricorso si considera presentato all'atto della regolarizzazione.
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