D.P.R. 31.03.1998, n. 501
Capo VII - Disposizioni varie
1. Il Garante promuove la pubblicazione di un Bollettino nel quale sono riportati, previa omissione, anche a richiesta dell'interessato, delle relative generalità, i provvedimenti più significativi, gli atti e i documenti di cui si ritiene opportuna la pubblicità; e le risposte di interesse generale date ai quesiti pervenuti.
2. Il Bollettino può essere edito anche attraverso strumenti telematici.
3. Il Garante cura la catalogazione dei provvedimenti di cui all'articolo 40 della legge, in particolare mediante il Bollettino, e ne agevola la consultazione anche da parte degli uffici giudiziari.
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